(Pubblicato del Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita) e successive modificazioni; Visto l'art. 20 della citata legge regionale che prevede l'istituzione dell'Elenco regionale dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno; Visto l'art. 21 della citata legge regionale che prevede, in via generale, che sui regolamenti previsti dalla medesima legge sia acquisito il parere della Consulta regionale per le famiglie e della Commissione consiliare competente; Atteso che il comma 7 del sopra citato art. 20 stabilisce che con regolamento regionale sono disciplinati la tenuta dell'Elenco, i procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2103 del e settembre 2007 con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la tenuta dell'Elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno e per la disciplina dei procedimenti di iscrizione di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita)», ed e' stato dato avvio all'iter per l'acquisizione dei pareti prescritti; Acquisito il parere favorevole della Consulta regionale per le famiglie espresso nella seduta del 19 settembre 2007; Acquisito il parere favorevole della terza Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 15 novembre 2007; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 374 dell'11 febbraio2008; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento per la tenuta dell'Elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno e per la disciplina dei procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale del medesimo. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY